L’idea di proporzione si è affermata nel diritto penale non solo in funzione limitativa delle misure sanzionatorie (pena e misura di sicurezza) e per graduarle ma anche per stabilire una necessaria adeguatezza fra reato e pena. Il principio di proporzionalità non trova, in Italia, un espresso riconoscimento costituzionale, pur essendo spesso agganciato al principio di colpevolezza ed alla prescrizione rieducativa. È tuttavia, questa, una prospettiva riduttiva del fenomeno che, nel presente lavoro si estende, abbracciando la ratio della norma penale, dall’opportunità di punire, alla modulazione della lesione sino alla scelta del tipo di sanzione. La proporzione costituisce altresì un divieto per il legislatore di punire comportamenti privi di un reale contenuto offensivo, così come di creare beni giuridici insuscettibili di essere lesi o posti in pericolo. Il giudizio di proporzionatezza si rivolge altresì al giudice nell’applicazione della norma penale, sia nella fase imputativa del reato, sia nel momento di commisurazione della pena. La proporzione è inoltre alla base del giudizio di bilanciamento fra diritti, criterio prepotentemente entrato a far parte del corredo decisionale di molte Corti nazionali, straniere e sovranazionali. Per mezzo di essa trovano ingresso nella fattispecie penale ulteriori note personalistiche dell’illecito, come la dignità umana, caratterizzanti l’attuale stadio evolutivo del diritto penale.

La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione

gianluca ruggiero
2018-01-01

Abstract

L’idea di proporzione si è affermata nel diritto penale non solo in funzione limitativa delle misure sanzionatorie (pena e misura di sicurezza) e per graduarle ma anche per stabilire una necessaria adeguatezza fra reato e pena. Il principio di proporzionalità non trova, in Italia, un espresso riconoscimento costituzionale, pur essendo spesso agganciato al principio di colpevolezza ed alla prescrizione rieducativa. È tuttavia, questa, una prospettiva riduttiva del fenomeno che, nel presente lavoro si estende, abbracciando la ratio della norma penale, dall’opportunità di punire, alla modulazione della lesione sino alla scelta del tipo di sanzione. La proporzione costituisce altresì un divieto per il legislatore di punire comportamenti privi di un reale contenuto offensivo, così come di creare beni giuridici insuscettibili di essere lesi o posti in pericolo. Il giudizio di proporzionatezza si rivolge altresì al giudice nell’applicazione della norma penale, sia nella fase imputativa del reato, sia nel momento di commisurazione della pena. La proporzione è inoltre alla base del giudizio di bilanciamento fra diritti, criterio prepotentemente entrato a far parte del corredo decisionale di molte Corti nazionali, straniere e sovranazionali. Per mezzo di essa trovano ingresso nella fattispecie penale ulteriori note personalistiche dell’illecito, come la dignità umana, caratterizzanti l’attuale stadio evolutivo del diritto penale.
2018
9788893914956
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/99505
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