L'opera offre al lettore un ampio ed esaustivo studio della legittimazione processuale del curatore, tema che dopo le riforme, societaria e fallimentare, è rimasto nell'indeterminatezza. L'analisi trae spunto dalle innovazioni introdotte dal legislatore societario, soprattutto in tema di responsabilità degli organi di gestione e controllo (in particolare, per quanto concerne la nuova disciplina della s.r.l. non più connotata da generalizzati rinvii alla normativa dettata per la s.p.a.), per poi esaminare il nuovo art. 146 l. fall. Sulla materia, di rilevante interesse pratico, non si è ancora formata un'opinione giurisprudenziale, né si è sviluppato un pensiero definitivo in ambito dottrinale. Sembra tuttavia già possibile individuare due contrapposti orientamenti: da una parte vi è chi, allo scopo di garantire l'esigenza di giustizia distributiva che identifica la ratio ispiratrice del sistema concorsuale, ha cercato di colmare i silenzi del legislatore societario (v., in particolare, il nuovo art. 2476 c.c.) e la "formulazione aperta" del novellato art. 146 l. fall., continuando a leggere quest'ultima norma come comprendente tutte le azioni in passato esperibili dal curatore; dall'altra vi è chi, muovendo dal presupposto che il curatore ha come primo fine quello di liquidare i beni compresi nel fallimento, mentre la legittimazione all'esercizio delle azioni di massa serve "solo" a perfezionare e ad esaltare il sistema della concorsualità, ritiene che la compressione della regola egualitaria ad opera del riformatore avrebbe inciso su un istituto concorsuale di "secondo grado", non coessenziale al sistema, poiché finalizzato unicamente ad assicurarne un più raffinato funzionamento.

Il curatore fallimentare

SPIOTTA, Marina
2006-01-01

Abstract

L'opera offre al lettore un ampio ed esaustivo studio della legittimazione processuale del curatore, tema che dopo le riforme, societaria e fallimentare, è rimasto nell'indeterminatezza. L'analisi trae spunto dalle innovazioni introdotte dal legislatore societario, soprattutto in tema di responsabilità degli organi di gestione e controllo (in particolare, per quanto concerne la nuova disciplina della s.r.l. non più connotata da generalizzati rinvii alla normativa dettata per la s.p.a.), per poi esaminare il nuovo art. 146 l. fall. Sulla materia, di rilevante interesse pratico, non si è ancora formata un'opinione giurisprudenziale, né si è sviluppato un pensiero definitivo in ambito dottrinale. Sembra tuttavia già possibile individuare due contrapposti orientamenti: da una parte vi è chi, allo scopo di garantire l'esigenza di giustizia distributiva che identifica la ratio ispiratrice del sistema concorsuale, ha cercato di colmare i silenzi del legislatore societario (v., in particolare, il nuovo art. 2476 c.c.) e la "formulazione aperta" del novellato art. 146 l. fall., continuando a leggere quest'ultima norma come comprendente tutte le azioni in passato esperibili dal curatore; dall'altra vi è chi, muovendo dal presupposto che il curatore ha come primo fine quello di liquidare i beni compresi nel fallimento, mentre la legittimazione all'esercizio delle azioni di massa serve "solo" a perfezionare e ad esaltare il sistema della concorsualità, ritiene che la compressione della regola egualitaria ad opera del riformatore avrebbe inciso su un istituto concorsuale di "secondo grado", non coessenziale al sistema, poiché finalizzato unicamente ad assicurarne un più raffinato funzionamento.
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